Riferimenti normativi: DM 28 dicembre 2015; Provvedimento congiunto del Direttore generale delle Finanze e del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 maggio 2026; Common Reporting Standard (CRS) OCSE; Regolamento (UE) n. 382/2026 dell’11 febbraio 2026.
Nuovi interventi normativi interessano sia la fiscalità internazionale sia il commercio elettronico. Da un lato viene aggiornato l’elenco degli Stati coinvolti nello scambio automatico dei dati sui conti finanziari esteri, con alcune novità ma senza cambiamenti sostanziali nei rapporti con la Russia. Dall’altro, l’Unione Europea introduce nuove regole sulle piccole importazioni da Paesi extra-UE, abolendo la franchigia dai dazi per gli acquisti di basso valore effettuati tramite e-commerce. Misure differenti, ma accomunate da una maggiore attenzione verso controlli, trasparenza e monitoraggio dei flussi economici.
Aggiornate le liste degli Stati per lo scambio automatico dei dati finanziari
Con il provvedimento congiunto del Direttore generale delle Finanze e del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 maggio 2026, è stato approvato il tradizionale aggiornamento annuale delle liste degli Stati e territori coinvolti nello scambio internazionale di informazioni sui conti finanziari, previsto dal DM 28 dicembre 2015. L’aggiornamento riguarda l’elenco dei Paesi coinvolti nello scambio automatico di informazioni finanziarie previsto dal Common Reporting Standard (CRS), il sistema internazionale promosso dall’OCSE che consente alle amministrazioni fiscali di condividere dati sui conti detenuti all’estero dai rispettivi residenti. In concreto, vengono aggiornati sia i Paesi verso cui l’Italia trasmette le informazioni sui conti detenuti in Italia da soggetti esteri, sia quelli dai quali riceve dati sui conti finanziari detenuti all’estero dai contribuenti italiani. I nuovi ingressi sono limitati e non determinano particolari impatti operativi. Belize, Ruanda e Senegal entreranno tra i Paesi destinatari delle informazioni trasmesse dall’Italia, mentre Ruanda, Senegal e Trinidad e Tobago rientreranno tra quelli dai quali il nostro Paese riceverà dati finanziari. Nessuno Stato precedentemente incluso è stato escluso dal sistema.
Dal punto di vista operativo restano confermate le tempistiche ordinarie per gli intermediari finanziari italiani – banche e altri soggetti obbligati – che devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai conti dei non residenti entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Per i dati del 2025, quindi, la scadenza sarà il 30 giugno 2026. Successivamente, l’Agenzia trasmette le informazioni alle autorità competenti dei Paesi coinvolti entro il 30 settembre. In caso di inadempimento sono previste sanzioni amministrative da 1.500 a 15.000 euro, ridotte della metà se la trasmissione avviene entro i quindici giorni successivi alla scadenza.
Nessuna interruzione nello scambio di dati con la Russia
Un aspetto particolarmente rilevante dell’aggiornamento riguarda il mantenimento dello scambio automatico di informazioni finanziarie con la Federazione Russa. Sebbene il nuovo provvedimento non affronti espressamente la questione, non risultano modifiche operative nei flussi informativi tra Italia e Russia, né in entrata né in uscita. Questo significa che continueranno regolarmente sia le comunicazioni relative ai conti detenuti in Italia da residenti russi, sia quelle concernenti i conti esteri dei residenti italiani presso intermediari finanziari russi.
La continuità dello scambio di dati assume rilievo considerando che l’Italia ha recentemente sospeso parte della Convenzione contro le doppie imposizioni con la Russia tramite il DLgs. 192/2025. Tuttavia, il sistema di scambio automatico dei dati finanziari si fonda su una diversa base giuridica: la Convenzione multilaterale OCSE per la mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, che rimane pienamente operativa.
Inoltre, la sospensione adottata dall’Italia riguarda soltanto alcune disposizioni della Convenzione fiscale bilaterale già sospese unilateralmente dalla Russia nel 2023, senza coinvolgere l’articolo 27 relativo allo scambio di informazioni. Lo stesso Ministero degli Affari Esteri, in un comunicato del 24 marzo 2026, ha confermato che tale articolo resta pienamente in vigore. Per questo motivo, oltre allo scambio automatico dei dati dei conti finanziari, dovrebbero restare attive anche le procedure di cooperazione fiscale basate sullo scambio di informazioni su richiesta tra le autorità dei due Paesi.
Stop alla franchigia sui piccoli acquisti extra-UE: nuovi dazi per l’e-commerce
Sul fronte doganale, l’Unione Europea ha introdotto una significativa revisione delle regole applicabili alle importazioni di basso valore provenienti da Paesi extra-UE, soprattutto nell’ambito del commercio elettronico. Con il Regolamento UE n. 382 dell’11 febbraio 2026 è stata infatti abolita, a partire dal 1° luglio 2026, la franchigia dai dazi doganali per le spedizioni di merci di valore intrinseco non superiore a 150 euro. In precedenza, tali importazioni erano esenti dal pagamento dei dazi.
La decisione nasce dall’aumento esponenziale delle piccole spedizioni provenienti da Paesi terzi – in particolare dalla Cina – e dalla diffusione di pratiche elusive, come la sottovalutazione delle merci o il frazionamento artificiale degli ordini per restare entro la soglia di esenzione. L’obiettivo dell’intervento europeo è quindi rafforzare i controlli e garantire condizioni di maggiore equità competitiva nel mercato interno.
Il nuovo sistema prevede però una fase transitoria. Dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028, sulle spedizioni di beni importati di valore inferiore o pari a 150 euro sarà applicato un dazio doganale forfetario pari a 3 euro per ciascun articolo. Terminato questo periodo, tutte le merci acquistate tramite commercio elettronico, indipendentemente dal valore economico, saranno soggette all’aliquota ordinaria del dazio doganale. Per gestire il nuovo sistema sarà progressivamente implementata una piattaforma europea dedicata, denominata “EU customs data hub”.
Le nuove disposizioni si applicheranno indipendentemente dal regime IVA utilizzato – Import One Stop Shop (IOSS), regime speciale o IVA standard – e il nuovo dazio, essendo qualificato come diritto doganale, sarà a sua volta soggetto a IVA. Contestualmente, dovranno essere aggiornate alcune regole operative e i tracciati dichiarativi previsti dalla normativa unionale in materia doganale.
Infine, a partire dal 1° novembre 2026 entreranno progressivamente in vigore nuovi obblighi relativi agli identificativi di prodotto (Product Identifiers), che diventeranno necessari per migliorare le attività di controllo, analisi dei rischi e monitoraggio delle merci commercializzate attraverso piattaforme di e-commerce.
Un contesto che richiede attenzione costante per cogliere impatti operativi e opportunità di adeguamento.
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