Rif. Art. 1842-1845 c.c.
Lo scoperto di conto corrente rappresenta una forma di credito che l’istituto bancario mette a disposizione del cliente, consentendogli di utilizzare una somma prefissata, detta fido, per far fronte a specifiche esigenze finanziarie. Si tratta di una linea di credito flessibile, la cui concessione comporta per il cliente l’obbligo di rimborsare, in tutto o in parte, gli importi utilizzati, oltre agli interessi maturati sull’importo effettivamente fruito.
Esaminiamo quindi nel dettaglio il funzionamento di questo tipo di credito.
In generale
Lo scoperto di conto consente al titolare del conto, privato o azienda, di disporre di risorse aggiuntive rispetto al saldo disponibile, con la possibilità di effettuare addebiti fino al limite stabilito. Inoltre, la somma resa nuovamente disponibile tramite successivi accrediti, bonifici o versamenti, può essere riutilizzata più volte entro i limiti del fido, offrendo un’elevata elasticità nella gestione della liquidità.
Lo scoperto può essere concesso sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Nel primo caso, le parti concordano una durata entro la quale il cliente può avvalersi del fido. Al termine di tale periodo, o in presenza di una giusta causa, la banca può recedere dal contratto, previa comunicazione con un preavviso minimo di 15 giorni per consentire al debitore di estinguere il saldo negativo.
Nel caso di contratto a tempo indeterminato, invece, l’utilizzo del fido non è vincolato a una scadenza precisa. Il rapporto può essere interrotto solo previo accordo tra le parti e sempre con un preavviso di almeno 15 giorni, garantendo così una maggiore continuità e stabilità nella disponibilità finanziaria del cliente.
L’apertura di credito può assumere forme differenti: si distingue infatti tra apertura semplice, apertura garantita e apertura allo scoperto, a seconda delle condizioni contrattuali e delle garanzie eventualmente richieste.
È importante sottolineare che la disponibilità della somma non comporta un trasferimento di proprietà in favore del correntista. Sul piano giuridico, il cliente acquisisce il diritto di richiedere alla banca l’erogazione dell’importo nei limiti convenuti o l’esecuzione di prestazioni equivalenti, conformi agli usi bancari o alle specifiche pattuizioni contrattuali. Sul piano economico, ciò si traduce nella possibilità effettiva di utilizzare i fondi nei limiti del fido accordato.
La banca può accordare un’apertura di credito sia sulla base della solidità finanziaria del cliente, sia subordinando la concessione alla prestazione di garanzie reali o personali, che restano valide fino alla chiusura del rapporto. Nel caso in cui tali garanzie risultassero non più adeguate, l’istituto di credito può richiedere l’integrazione delle stesse o la sostituzione del garante. Se queste condizioni non venissero soddisfatte, la banca può ridurre l’importo disponibile o, nei casi più critici, revocare il contratto.
Infine, è bene precisare che il rimborso integrale degli importi utilizzati non comporta, di per sé, la cessazione dell’apertura di credito. L’obbligo di restituzione del saldo finale sorge soltanto con la chiusura definitiva del rapporto contrattuale.
Adempimenti - Estinzione
L’apertura di credito può essere strutturata secondo due principali modalità operative: in conto corrente o semplice, a seconda che il cliente abbia o meno la facoltà di ripristinare la disponibilità della somma concessa attraverso versamenti successivi.
Nel caso dell’apertura in conto corrente, la gestione operativa non richiede formalità eccessive. Gli addebiti vengono in genere effettuati tramite l’emissione di assegni, il cui utilizzo è disciplinato in modo da consentire al correntista anche il prelievo diretto, mediante assegni intestati a proprio favore. Per quanto riguarda invece gli accrediti, la prassi bancaria consolidata stabilisce che il cliente non possa disporre delle somme relative a titoli di credito versati fino a quando la banca non abbia portato a termine l’incasso effettivo e definitivo degli stessi.
Diversa è la logica dell’apertura semplice, una formula meno diffusa nella pratica bancaria. In questo caso, il cliente può utilizzare l’importo messo a disposizione una sola volta, anche attraverso prelievi frazionati. I versamenti successivi, tuttavia, hanno esclusivamente funzione estintiva del debito contratto e non ripristinano la disponibilità del fido. Si tratta dunque di una forma di credito rigida, in cui la restituzione non riattiva la possibilità di nuovo utilizzo.
La possibilità di apertura in conto corrente garantita da ipoteca è tipicamente un’apertura ordinaria dove la banca concede il credito subordinandolo alla costituzione di una garanzia reale su un immobile, valutato preventivamente tramite perizia tecnica a cura di un professionista incaricato dalla banca stessa. I costi della perizia sono a carico del cliente. Come ulteriore condizione di sicurezza, il cliente è tenuto ad assicurare l’immobile oggetto di garanzia contro i principali rischi materiali: incendio, scoppio e fulmine, per tutta la durata del finanziamento. La banca può inoltre richiedere una copertura assicurativa contro atti vandalici e incendi, stipulata direttamente con compagnie selezionate dall’istituto stesso.
L’ Estinzione
L’apertura di credito si estingue in base alla natura del contratto: se a tempo determinato, il rapporto si conclude alla scadenza del termine stabilito; se invece è a tempo indeterminato, può cessare in qualsiasi momento su iniziativa di una delle parti, purché venga rispettato il termine di preavviso previsto dalle clausole contrattuali. In ogni caso, è riconosciuta a entrambe le parti la facoltà di recedere in ogni momento, secondo quanto disciplinato dal contratto o dagli usi bancari.
Oltre alle ipotesi di recesso o scadenza naturale del termine, il rapporto può interrompersi per:
– il decesso, l’ interdizione o inabilitazione del correntista;
– la liquidazione giudiziale.
In materia di giusta causa di recesso, assume rilievo la volontà contrattuale espressa dalle parti. In mancanza di una specifica previsione, si considera giusta causa ogni evento che comporti un’alterazione significativa delle condizioni essenziali del contratto, tale da compromettere la prosecuzione del rapporto. Un esempio tipico è la dichiarazione di liquidazione giudiziale del cliente, che certifica l’incapacità di adempiere alle obbligazioni. Di contro, una semplice variazione patrimoniale, non legittima un recesso per giusta causa.
Al momento della cessazione del rapporto, il cliente è tenuto a rimborsare l’intero importo utilizzato che risulta ancora scoperto. È importante evidenziare che l’obbligo di restituzione può essere regolato da clausole specifiche e non sempre coincide temporalmente con la chiusura formale dell’apertura di credito.
Infine, secondo la prassi bancaria, la comunicazione di recesso ha effetto immediato in presenza di giusta causa. In assenza di questa, l’efficacia della risoluzione è subordinata al decorso del termine di preavviso.
