La maggiorazione del 6% è applicabile ai fabbricati strumentali utilizzati per l’esercizio delle imprese operanti nei predetti settori di attività:
- nei limiti della quota di ammortamento ad essi attribuibile per le stesse attività;
- a condizione che gli stessi siano entrati in funzione entro la fine del periodo d’imposta in corso al 31.12.2023
Per fabbricati strumentali, si intendono quelli:
- utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte / professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore. Nel caso di specie non assume rilevanza il riferimento ai fabbricati utilizzati dai lavoratori autonomi, posto che l’agevolazione in esame interessa esclusivamente le imprese;
- relativi ad imprese commerciali non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;
- di cui all’art. 65, comma 1, TUIR (strumentali per natura / destinazione).
Rimangono esclusi dalla maggiorazione i fabbricati:
- concessi in locazione / leasing / contratti assimilabili anche a favore di soggetti operanti nei predetti settori.
Il maggior coefficiente di ammortamento è applicabile ai fabbricati detenuti con contratti di leasing finanziario dalle imprese che utilizzano il metodo finanziario di contabilizzazione del leasing, (ossia che iscrivono il bene nello Stato patrimoniale ed imputano a Conto economico la relativa quota di ammortamento).
- il cui coefficiente di ammortamento è pari o superiore al 6%.
Società Immobiliari aderenti al consolidato fiscale
Le imprese aderenti alla tassazione di gruppo (art. 117, TUIR):
- esercenti una delle predette attività;
- il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione / scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti / fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa;
possono applicare il coefficiente di ammortamento del 6% ai fabbricati concessi in locazione ad imprese operanti nei predetti settori e aderenti alla tassazione di gruppo.