Per quello che riguarda i limiti dimensionali fissati dall’art. 2477, C.c., va segnalato che gli stessi sono stati oggetto, nel corso del 2019, di due interventi legislativi.
A seguito delle modifiche apportate l’obbligo di nomina dell’organo di controllo / revisore sussiste se è stato superato per 2 esercizi consecutivi, almeno uno dei (nuovi) limiti previsti. Riepiloghiamo qui di seguito i cambiamenti avvenuti a livello normativo:
| Obbligo nomina organo di controllo / revisore di srl (art. 2477, C.c.) |
| Parametri | Limiti vecchi | Limiti nuovi |
| D.Lgs. n. 14/2019 | DL
n. 32/2019 | Se per 2 esercizi consecutivi è superato almeno 1 dei 3 limiti |
| Attivo Stato patrimoniale | € 4.400.000 | Se per 2 esercizi consecutivi sono superati 2 dei 3 limiti | € 2.000.000 | € 4.000.000 |
| Ricavi vendite / prestazioni | € 8.800.000 | € 2.000.000 | € 4.000.000 |
| Dipendenti occupati in media nell’esercizio | 50 unità | 10 unità | 20 unità |
L’obbligo di nomina viene meno se, per 3 esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti, come stabilito dal comma 3 del citato art. 2477.
Attivo
L’attivo di Stato patrimoniale (voci A + B + C + D) va considerato al netto dei fondi rettificativi (fondo ammortamento, svalutazioni), iscritti a riduzione delle voci cui si riferiscono.
Ricavi
Va considerato l’importo della voce A.1 di Conto economico, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.
Numero dipendenti
Il numero di dipendenti, come specificato nella Relazione accompagnatoria al D.Lgs. n. 127/91, va determinato calcolando la media giornaliera degli occupati durante l’esercizio.
Inoltre va considerato che per i dipendenti a tempo pieno:
- impiegati per tutto l’anno, rileva il numero di tali dipendenti;
- impiegati per parte dell’anno, il relativo numero va ragguagliato ai mesi di impiego. In caso di lavoratori part-time si considera (art 9, D.Lgs. n. 81/2015) che “ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l’arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno”.
Va inoltre ricordato che:
- sono considerati dipendenti anche l’imprenditore individuale e i soci che svolgono “attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi”;
- non vanno considerati “gli apprendisti con contratto di apprendistato” e i dipendenti “con contratto di formazione o con contratto di inserimento”.