Società di comodo e Modello REDDITI 2026: disciplina operativa, cause di esclusione, disapplicazione e novità normative

AREA CIRCOLARI

Circolare BFA 26.029
Riferimenti normativi: Art. 30, Legge 23 dicembre 1994, n. 724; art. 20, D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192; art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219; Provvedimento Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2008, integrato dal Provvedimento 11 giugno 2012.

La disciplina delle società di comodo (o “società non operative”) individua le imprese i cui ricavi effettivi risultano sproporzionatamente bassi rispetto al valore del patrimonio posseduto (immobili, partecipazioni, beni strumentali). Al ricorrere di questa condizione, la norma introduce una presunzione, superabile solo in presenza di specifiche cause di esclusione o disapplicazione, ovvero che la società sia tenuta a dichiarare un reddito minimo determinato forfettariamente dalla legge, indipendentemente dal risultato effettivo di bilancio.

L’ordinamento prevede tuttavia numerose fattispecie, automatiche o da far valere tramite istanza di interpello, che consentono di non applicare, in tutto o in parte, questa disciplina.

Nella circolare analizziamo il funzionamento del test di operatività e i suoi effetti, le cause di esclusione automatica dalla disciplina, le cause di disapplicazione automatica e le modalità per far valere, tramite interpello, situazioni oggettive non rientranti nei casi automatici.

Il test di operatività e le conseguenze della “non operatività”

Ai sensi dell’art. 30, comma 1, Legge n. 724/94, si considerano di comodo le società la cui somma di ricavi, incremento delle rimanenze e proventi (esclusi quelli straordinari) risulta inferiore alla somma dei ricavi figurativi ottenuti applicando a titoli e partecipazioni, immobili e altre immobilizzazioni specifiche percentuali di redditività forfettaria. Il confronto, noto come test di operatività, non si effettua sul singolo esercizio, ma sui valori medi dell’esercizio in corso e dei due precedenti.

Le percentuali applicabili agli aggregati patrimoniali, modificate dall’art. 20, D.Lgs. n. 192/2024 a decorrere dal 2024, sono le seguenti:

  • titoli, partecipazioni e crediti assimilati: 1%;
  • immobili: 3% (0,50% nei Comuni con meno di 1.000 abitanti);
  • immobili classificati A/10 (uso ufficio): 2,50% (0,50% nei Comuni con meno di 1.000 abitanti);
  • immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti: 2% (0,50% nei Comuni con meno di 1.000 abitanti);
  • navi: 6%;
  • altre immobilizzazioni materiali e immateriali (impianti, macchinari, attrezzature, brevetti, marchi, software, avviamento, ecc.): 15%.

Per gli immobili oggetto di rivalutazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del test, va assunto il valore fiscalmente rilevante nei singoli periodi d’imposta considerati per la media triennale: fino a quando la rivalutazione non produce effetti fiscali, resta rilevante il valore ante rivalutazione. Il medesimo criterio si applica alla determinazione del reddito minimo presunto.

Con riferimento al primo triennio di riferimento, la Corte di Cassazione ha chiarito che il test di operatività non è applicabile in assenza, oltre al primo esercizio di costituzione, di un ulteriore triennio: il primo periodo d’imposta dei soggetti neocostituiti va quindi escluso dal computo dei due esercizi precedenti richiesti dalla norma.

Qualora il test non risulti superato, la società è qualificata “non operativa” e ne derivano le seguenti conseguenze:

  • obbligo di dichiarare, ai fini IRES/IRPEF, un reddito non inferiore al reddito minimo presunto, indipendentemente dal risultato di bilancio;
  • ai fini IRAP, obbligo di dichiarare un valore della produzione non inferiore al minimo, determinato aumentando il reddito minimo di alcune componenti indeducibili;
  • le perdite dei periodi d’imposta precedenti sono utilizzabili solo a riduzione della parte di reddito eccedente il minimo;
  • per le società di capitali (incluse le srl trasparenti ex art. 116 TUIR), obbligo di versare la maggiorazione IRES del 10,50%.

Il reddito minimo presunto si determina applicando agli aggregati dell’attivo patrimoniale percentuali analoghe, leggermente inferiori a quelle del test dei ricavi, considerando i soli valori dell’esercizio in corso (senza media triennale):

  • titoli, partecipazioni e crediti: 0,75%;
  • immobili: 2,38% (0,45% nei Comuni con meno di 1.000 abitanti);
  • immobili A/10: 2%;
  • immobili abitativi: 1,50%;
  • navi: 4,75%;
  • altre immobilizzazioni: 12%.

Le cause di esclusione automatica

Al ricorrere di una causa di esclusione, le relative condizioni vanno verificate con riferimento al solo 2025 e la restante parte del prospetto non va compilata: è sufficiente indicare lo specifico codice nella casella 1 “Esclusione” del quadro RS del mod. REDDITI 2026. Le fattispecie, individuate dallo stesso art. 30, sono le seguenti:

  • Codice 1 – soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali (es. i CAF).
  • Codice 2 – soggetti nel primo periodo d’imposta, coincidente con l’apertura della partita IVA. Non rientrano le società neocostituite a seguito di conferimento, trasformazione, scissione o fusione propria, trattandosi di prosecuzione dell’attività del soggetto dante causa.
  • Codice 3 – società in amministrazione straordinaria.
  • Codice 4 – società/enti che controllano, o sono controllati da, società quotate in mercati regolamentati, nonché le stesse società quotate e le loro controllate anche indirette, se entro la chiusura del periodo d’imposta è intervenuta la delibera di ammissione alla negoziazione.
  • Codice 5 – società esercenti pubblici servizi di trasporto.
  • Codice 6 – società con un numero di soci non inferiore a 50 per la maggior parte del periodo d’imposta.
  • Codice 7 – società che nei due esercizi precedenti (2023 e 2024) e nell’esercizio di verifica (2025) hanno avuto, per tutti i giorni del periodo, un numero di dipendenti mai inferiore a 10 unità (Circolare Agenzia delle Entrate 14.2.2008, n. 9/E): rilevano i dipendenti a tempo determinato e indeterminato, esclusi i titolari di redditi assimilati a lavoro dipendente (es. amministratori).
  • Codice 8 – società assoggettate a procedure concorsuali: fallimento, liquidazione giudiziaria/coatta amministrativa, concordato preventivo.
  • Codice 9 – società con valore della produzione (macroclasse A del conto economico) superiore al totale attivo dello Stato patrimoniale, al netto dei relativi fondi di ammortamento.
  • Codice 10 – società partecipate da enti pubblici per almeno il 20%, per la maggior parte dell’esercizio, con partecipazione.
  • Codice 11 – società che conseguono un livello di affidabilità ISA almeno pari a 9 per il 2025 (o come media dei punteggi 2024-2025), oppure che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale.
  • Codice 12 – società consortili.

Le cause di disapplicazione automatica

Le cause di disapplicazione automatica vanno anch’esse verificate con riferimento al solo 2025 e si comunicano barrando la casella 2 “Disapplicazione” del quadro RS:

  • Codice 2 – società sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione giudiziaria/coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria): la causa opera dal periodo d’imposta precedente all’inizio della procedura, i cui termini di dichiarazione scadono dopo l’avvio della procedura stessa.
  • Codice 3 – società sottoposte a sequestro penale/confisca, o con amministratore giudiziario nominato dal Tribunale: la causa opera dal periodo di nomina e per tutta la durata dell’amministrazione giudiziaria.
  • Codice 4 – società i cui immobili sono concessi in locazione a enti pubblici o locati a canone vincolato: disapplicazione parziale, limitata a tali immobili.
  • Codice 5 – società che detengono partecipazioni in società non di comodo, oppure escluse dalla disciplina anche a seguito di interpello: disapplicazione parziale, limitata a tali partecipazioni.
  • Codice 6 – società che hanno ottenuto risposta positiva all’interpello in un precedente periodo d’imposta: disapplicazione parziale, limitata alle circostanze oggettive rimaste invariate.
  • Codice 7 – in assenza di obbligo di compilazione del prospetto.
  • Codice 8 – società che esercitano esclusivamente attività agricola ex art. 2135 c.c.
  • Codice 9 – società per le quali adempimenti/versamenti sono stati sospesi o differiti a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza ex art. 5, Legge n. 225/92: la disapplicazione opera per l’anno dell’evento calamitoso e per il successivo.
  • Codice 99 – società in liquidazione volontaria che, in una precedente dichiarazione, hanno assunto l’impegno allo scioglimento entro il termine della dichiarazione successiva (in generale, entro il 31.10.2027 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare): l’impegno consente l’esclusione dalla disciplina per gli ultimi tre periodi d’imposta.

L'interpello disapplicativo e i casi particolari

In assenza delle cause di esclusione o disapplicazione automatica sopra illustrate, l’art. 30, comma 4-bis, Legge n. 724/94 consente di richiedere all’Agenzia delle Entrate la disapplicazione della disciplina presentando un’istanza di interpello, qualora sussistano oggettive situazioni che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi rilevanti, ovvero che non abbiano consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini IVA.

  • L’istanza va presentata entro il termine di presentazione del mod. REDDITI 2026, quindi entro il 2.11.2026 (il 31.10 cade di sabato);
  • le istruzioni al modello precisano che, ove il contribuente ritenga sussistenti le condizioni di cui al comma 4-bis, può ritenere autonomamente non applicabile la disciplina anche senza presentare l’interpello; a seguito delle modifiche apportate all’art. 11, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 219/2023, tale facoltà di autovalutazione senza interpello “probatorio” è riconosciuta soltanto ai soggetti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo (art. 3, D.Lgs. n. 128/2015) o che presentano istanze di interpello sui nuovi investimenti (art. 2, D.Lgs. n. 147/2015);
  • segnaliamo infine che, con la sentenza 7.3.2024, causa C-341/22, la Corte di Giustizia UE ha di fatto sancito la disapplicazione delle limitazioni all’utilizzo e al rimborso del credito IVA previste dal comma 4 dell’art. 30, Legge n. 724/94, per le società di comodo.

La disciplina delle società di comodo presenta quindi numerose cause di esclusione, disapplicazione e strumenti di tutela: la verifica va condotta caso per caso, tenendo conto della situazione specifica di ciascuna società.

Per un approfondimento sulla posizione della vostra società vi invitiamo a contattarci.

Abbiamo tutti gli strumenti per far crescere il tuo business

Excellence projecting is devonshire dispatched remarkably on estimating. Side in so life past. Continue indulged speaking the was.

100+

Consulenti professionisti

100%

Clienti Soddisfatti

ABBIAMO TUTTI GLI STRUMENTI PER FAR CRESCERE IL TUO BUSINESS

La nostra promessa è di analizzare attentamente la tua situazione attuale, definire una destinazione di successo e guidarti attraverso ogni tappa del viaggio aziendale.

100+

Consulenti professionisti

100%

Clienti Soddisfatti