Tra le disposizioni contenute nel Decreto Milleproroghe che non sono state modificate dalla relativa legge di conversione, rientra l’estensione agli esercizi in corso al 31 dicembre 2023 del regime derogatorio DL n. 104/2020 che consente di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
I diversi aggiornamenti normativi non hanno poi, modificato nel tempo l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della sospensione degli ammortamenti, né le modalità di applicazione e gli obblighi di destinazione degli utili a riserva, né gli specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.
I soggetti
La normativa si applica:
- ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali e, quindi, ai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile e i principi contabili nazionali emanati dall’OIC, comprese le micro imprese, anche nel caso in cui siano esonerate dalla redazione della Nota integrativa (ai sensi dell’art. 2435- ter cc);
- alle società di persone e agli imprenditori individuali in contabilità ordinaria;
- al bilancio consolidato redatto dalla capogruppo, che recepisce gli effetti della deroga con riferimento alle società consolidate che se ne avvalgono nella redazione del proprio bilancio d’esercizio.
L’oggetto
La normativa si riferisce alle immobilizzazioni materiali e immateriali.
In particolare rientrano nell’ambito di applicazione:
- i beni gratuitamente devolvibili;
- le immobilizzazioni acquistate nel corso dell’esercizio in cui vengono sospesi gli ammortamenti;
- gli oneri pluriennali. Questi sotto il profilo contabile, secondo la dottrina, rientrano nell’ambito di applicazione del regime derogatorio, ma le relative quote di ammortamento non dovrebbero essere deducibili fiscalmente laddove non rilevate in bilancio.
Mentre la deroga non trova applicazione con riferimento ai beni in leasing.
Modalità di applicazione della norma
Quanto alle modalità di applicazione, si ricorda che la deroga può essere applicata ai singoli elementi delle immobilizzazioni materiali o immateriali, a gruppi di immobilizzazioni materiali o immateriali oppure all’intera voce di bilancio.
Inoltre, la società può scegliere la misura dell’ammortamento da imputare a Conto economico, attestandosi anche a un livello inferiore al 100%.
Per quanto attiene alla determinazione delle quote di ammortamento negli esercizi successivi alla sospensione, dal documento OIC 9 si desume che occorre, in primo luogo, rideterminare la vita utile del bene e, poi, suddividere il valore netto contabile per la vita utile residua aggiornata. A seconda che la sospensione sia totale oppure parziale e a seconda che la vita utile sia estesa oppure no, la quota di ammortamento sarà minore, uguale o superiore a quella imputata in bilancio prima della sospensione.
La sospensione potrebbe, quindi, essere preclusa, ove incompatibile con l’utilità residua delle immobilizzazioni.