Per quanto concerne gli obblighi vaccinali, il nuovo decreto interviene prevedendo che, a partire dal 15 dicembre 2021, l’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da COVID-19 comprende, in aggiunta al ciclo vaccinale, anche la somministrazione della successiva dose di richiamo (terza dose), da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della Salute.
A riguardo, è anche previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario l’obbligo di sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva dalla medesima data di cui sopra della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, sempre nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della Salute.
Per tali categorie la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle loro prestazioni lavorative.
Tale vaccinazione può essere omessa o differita esclusivamente in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19.
Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, eseguono la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, avvalendosi della Piattaforma nazionale-DGC. Qualora a seguito di tali controlli non risulti l’effettuazione della vaccinazione, anche con riferimento alla terza dose, l’Ordine professionale territorialmente competente inviterà l’interessato a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro massimo 20 giorni dalla ricezione dell’invito.
Decorsi i suddetti termini, qualora l’Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale con rapporto di lavoro dipendente, anche al suo datore di lavoro. L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, adottato da parte dell’Ordine territoriale competente, ha natura dichiarativa, non disciplinare, e determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie fino alla comunicazione da parte dell’interessato al suddetto Ordine, ed eventualmente anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione fino alla scadenza del termine di 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Per il periodo in cui la suddetta vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i lavoratori di cui sopra a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione.