Due tipologie di interventi a confronto: Trainanti e Trainati
Gli interventi che rientrano nell’agevolazione possono suddividersi in due categorie, così come definito dall’agenzia delle Entrate: quelli trainanti e i trainati.
Con la prima definizione si fa riferimento agli interventi di riqualificazione energetica e riduzione di rischio sismico.
In quelli trainati rientrano “altri” interventi di riqualificazione energetica, dall’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, per i quali è possibile fruire della nuova detrazione esclusivamente se eseguiti unitamente ai primi.
E questo significa che, ai fini della detrazione, le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, devono essere comprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
Gli Edifici ammessi per i lavori agevolabili
Gli interventi non possono riguardare però:
– immobili di categoria A/1, A/8 ed A/9 (per questi ultimi l’esclusione opera solo se non aperti al pubblico);
− gli immobili utilizzati per lo svolgimento di un’attività d’impresa o lavoro autonomo.
Nello specifico rientrano nella normativa per la detrazione i seguenti immobili:
- un edificio residenziale unifamiliare e relative pertinenze;
- parti comuni condominiali di un edificio residenziale;
- unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze, facenti parte di un condominio.
Nel caso di interventi sulle parti condominiali comuni, le regole cambiano a seconda della superficie complessiva delle unità destinate a residenza. In particolare, se questa è:
– superiore al 50%, è possibile fruire della detrazione;
In tal caso può accedere alla detrazione del 110% anche il proprietario di un’unità immobiliare non residenziale (ad esempio, strumentale o merce) per le spese riguardanti gli interventi sulle parti comuni condominiali;
– inferiore al 50%, possono fruire della detrazione del 110% per le spese relative agli interventi sulle parti comuni esclusivamente i possessori di unità immobiliari destinate ad abitazione.
Infine l’immobile oggetto dei lavori:
– deve essere esistente (fatta eccezione per l’installazione di sistemi solari fotovoltaici);
– può anche essere oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione.
Le diverse tipologie di lavori
1. I lavori “trainanti” sono rappresentati dagli specifici interventi di riqualificazione energetica e di miglioramento del rischio sismico. Con riferimento ai primi è necessario che assicurino:il miglioramento di almeno 2 classi energetiche o , se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Nella categoria della riqualificazione energetica rientrano:
- isolamento termico superfici opache verticali / orizzontali / inclinate che interessa l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie;
- interventi su parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti;
– edifici unifamiliari;
– unità immobiliari parte di un edificio plurifamiliare funzionalmente indipendenti, con accesso autonomo per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.
All’interno della categoria per la riduzione del rischio sismico troviamo:
- interventi per la messa in sicurezza statica degli edifici con procedure autorizzatorie iniziate dopo l’1.1.2017 e nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3;
- Acquisto delle c.d. “case antisismiche”, cioè di unità immobiliari parte di edifici in zone a rischio sismico 1, 2 e 3.
2. Gli interventi “trainati” sono rappresentati da:
- Interventi di riqualificazione energetica che rientrano nell’Ecobonus;
- Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (“colonnine di ricarica”), compresi i costi per l’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW;
- Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
- Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati in impianti solari fotovoltaici agevolati.