A seguito delle nuove disposizioni, non possono più esercitare l’opzione per la cessione del credito / sconto in fattura anche:
- I seguenti soggetti (art. 2, DL n. 11/2023, comma 3-bis):
– Gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e anche gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione UE in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
– Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
– ONLUS di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 460/97 nonché OdV / APS iscritte nei relativi registri;
2. I seguenti soggetti (art. 2, DL n. 11/2023, comma 3-quater):
- Coloro che effettuano interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici dell’1.4.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza ovvero su immobili danneggiati dagli eventi metereologici verificatesi nelle Marche dal 15.9.2022 con dichiarazione dello stato di emergenza.
É previsto un regime transitorio in base al quale la deroga al blocco di cui al citato comma 3-bis nella previgente formulazione (in vigore fino al 29.3.2024), continua a trovare applicazione con riferimento alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali entro il 29.3.2024:
– risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020 se gli interventi sono agevolati e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
– risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020, se gli interventi sono agevolati e sono effettuati dai condomini;
– risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119, DL n. 34/2020 e comportano la demolizione / ricostruzione degli edifici;
– risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119, DL n. 34/2020;
– siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni / servizi oggetto dei lavori e versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119, DL n. 34/2020 e per gli stessi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
Analogamente, la deroga al blocco dell’opzione di cui al citato comma 3-quater nella previgente formulazione (in vigore fino al 29.3.2024) continua a trovare applicazione con riferimento alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-quater, diversi da quelli di cui al nuovo comma 3-ter.1 di seguito illustrato, per i quali entro il 29.3.2024 risulti presentata la CILA o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Immobili danneggiati da eventi sismici
È previsto che il blocco all’esercizio delle opzioni non è applicabile agli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6.4.2009 e a far data dal 24.8.2016.
Interventi barriere architettoniche
Il blocco dell’opzione non trova applicazione per gli interventi di superamento / eliminazione delle barriere architettoniche.
È ora disposto che la previsione in base alla quale la possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito è applicabile anche alle spese sostenute dall’1.1.2024 da parte di:
- condomini, per interventi sulle parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
- persone fisiche, per interventi su unifamiliari / unità abitative in edifici plurifamiliari, a condizione che:
– il contribuente sia proprietario / titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile;
– l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
– il contribuente abbia un reddito familiare di riferimento non superiore a € 15.000.
è limitata alle spese sostenute entro il 30.3.2024.
La deroga al blocco, al ricorrere delle citate condizioni, continua a trovare applicazione alle spese sostenute anche successivamente al 30.3.2024 per gli interventi per i quali entro il 29.3.2024:
- risulti già presentata la richiesta del titolo abilitativo, qualora necessario;
- siano già iniziati i lavori, oppure, in caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni / servizi oggetto dei lavori e versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
Infine le deroghe al blocco dell’opzione non trovano applicazione nel caso in cui al 30.3.2024 non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.
Tale disposizione non si applica:
- agli interventi effettuati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (art. 2, comma 2, lett. c), secondo periodo, DL n. 11/2023);
- agli interventi di riduzione del rischio / miglioramento sismico (art. 16-bis, commi 1, lett. d) e 3, TUIR e all’art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013).