Rif. Comunicato Agenzia delle Entrate del 31 dicembre 2019
Legge n. 160/2019 - Legge di Bilancio 2020
In Gazzetta Ufficiale le tabelle ACI 2020
Il 31 dicembre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il comunicato dell’Agenzia delle Entrate contenente le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI per il periodo d’imposta 2020.
Tali valori, che saranno disponibili sul sito internet dell’ACI (Sezione Servizi online) devono essere utilizzate per determinare il fringe benefit – da assoggettare a contributi e imposte – derivante dall’uso promiscuo (sia per lavoro che per fini personali) dell’auto aziendale da parte di dipendenti e collaboratori (inclusi gli amministratori).
A seguito dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, che ha ridefinito la disciplina relativa agli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli importi validi fino al 30 giugno 2020 e quelli validi dal 1° luglio 2020.
Determinazione del Fringe Benefit
Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati
Fringe Benefit su contratti stipulati fino al 30 giugno 2020
L’uso per fini privati dell’auto aziendale comporta, per il lavoratore o il collaboratore, un beneficio in natura che concorre alla formazione del suo reddito imponibile.
Tale beneficio concorre a formare il reddito di lavoro dipendente:
In formula:
costo chilometrico ACI x 15.000 chilometri x 30%
Qualora il modello dato in uso promiscuo non sia ricompreso nell’elenco ACI, è necessario utilizzare il valore stabilito per il veicolo le cui caratteristiche sono più simili a quello utilizzato.
L’importo imponibile deve essere rapportato al periodo dell’anno durante il quale al dipendente viene concesso l’uso promiscuo del veicolo, conteggiando il numero dei giorni per i quali il veicolo è assegnato (indipendentemente dal suo effettivo utilizzo).
Eventuale riaddebito a carico del lavoratore o collaboratore
Quanto eventualmente trattenuto al dipendente o collaboratore nonché quanto corrisposto dallo stesso a fronte dell’utilizzo del veicolo aziendale per fini personali, deve essere computato al lordo dell’IVA, a storno del beneficio in natura da imputare.
Pertanto, nella suddetta ipotesi, la formula sopra indicata per la determinazione del fringe benefit in capo al contribuente viene così integrata:
(costo chilometrico ACI x 15.000 chilometri x 30%) – riaddebito dei costi (al lordo dell’IVA)
Qualora l’ammontare pagato dal dipendente o dal collaboratore nel corso del periodo d’imposta sia pari o superiore al benefit, quest’ultimo risulta pari a zero con la conseguenza che l’assegnazione ad uso promiscuo del veicolo non determina alcuna imponibilità né fiscale né previdenziale.
Servizi aggiuntivi e collaterali
Nel caso in cui il datore di lavoro intenda fornire al dipendente servizi aggiuntivi e collaterali all’utilizzo del veicolo (ad esempio il garage, ecc.), gli stessi dovranno essere resi imponibili.
