Tassazione dei risarcimenti derivanti da accordi transattivi

AREA CIRCOLARI

Circolare BFA 25.014
Rif. Risposta Agenzia delle Entrate n. 223/2024

Gli accordi transattivi rappresentano uno strumento ampiamente utilizzato nelle dinamiche aziendali per risolvere o prevenire controversie, grazie alla loro efficacia nel limitare il contenzioso.

Dal punto di vista fiscale, tali accordi sono da sempre considerati rilevanti per l’applicazione di imposte, sia in ambito IVA che ai fini dell’imposta di registro.

Con la Risposta n. 223/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme corrisposte a titolo di risarcimento, nell’ambito di una transazione finalizzata a chiudere una controversia già in essere, non rientrano nel calcolo dell’IVA.

Tuttavia, lo stesso documento precisa che l’accordo è soggetto all’imposta di registro proporzionale del 3%, con obbligo di registrazione secondo quanto previsto dal TUIR.

Risarcimenti: base imponibile IVA e imposte indirette

Con la Risposta n. 223/2024 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme corrisposte a titolo di risarcimento danni in esecuzione di un accordo transattivo stipulato per comporre una lite già insorta sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA.

L’accordo transattivo sottoscritto tra le parti è invece soggetto all’imposta di registro proporzionale del 3% con obbligo di registrazione in termine fisso.

Esclusione dei risarcimenti dalla Base Imponibile IVA

Il corretto trattamento fiscale ai fini IVA delle somme corrisposte all’istante in virtù dell’accordo sottoscritto con la controparte passa per l’individuazione della natura giuridica delle somme in esame.

 È quindi fondamentale stabilire se queste rappresentino:

– il corrispettivo per una prestazione ricevuta

oppure

– il risarcimento del danno per inadempimento o irregolarità nell’adempimento del contratto. 

A questo scopo diventa essenziale ricordare:

1. la definizione di prestazione di servizi (ex articolo 3, comma 1 del Decreto IVA): 

“Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”. 

2.  la norma definente la determinazione della base imponibile (ex articolo 13 del Decreto citato):

“La base imponibile è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”. 

Inoltre a tale definizione bisogna aggiungere quello della Corte di Giustizia che ha stabilito: “la base imponile è costituita da tutto ciò che è ricevuto quale corrispettivo del servizio prestato e che una prestazione di servizi è pertanto imponibile solo quando esista un nesso diretto tra il servizio prestato e il corrispettivo ricevuto. “

Sempre aI fini di individuazione della base imponibile, bisogna considerare anche l’articolo 15 del Decreto IVA. Tale norma, infatti, prevede la non concorrenza alla formazione della base imponibile delle: “somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente”. 

Ora nel caso specifico affrontato nella Risposta in esame, appare da subito evidente come l’analisi debba appuntarsi sull’ultimo periodo sopra riportato testualmente che, infatti, come chiarisce l’Agenzia delle Entrate, ha il significato di escludere dal campo di applicazione dell’IVA le somme dovute a titolo risarcitorio. 

La rilevanza delle somme risarcitorie ai fini delle imposte indirette 

La Risposta dell’Agenzia passa poi ad una più approfondita analisi del caso pratico sottoposto alla sua attenzione che deriva da una richiesta di risarcimento danno “particolare” perché fondata sull’articolo 159, comma 4, D.P.R. n. 207/2010, norma che trova applicazione specifica nel mondo dagli appalti e che regola, appunto, le ipotesi di sospensione dell’appalto.

Essa stabilisce che: 

“qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti”.

Occorre, però, anche esaminare – alla luce di quanto sinora detto – il contenuto della bozza di scrittura privata che le parti intendono stipulare da cui si comprende che l’appaltatrice aveva citato in giudizio il committente (istante), chiedendo il risarcimento del danno. Nel documento si legge con chiarezza che la società committente corrisponde una determinata somma all’appaltatore “a titolo di risarcimento danni”, e che tale somma sarà ritenuta pienamente satisfattiva di tutto quanto domandato in sede di giudizio.

Per questo, con riferimento all’IVA, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la somma da erogare non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi, ma ha una funzione solo risarcitoria, e rimane esclusa dal campo di applicazione dell’Iva. 

L' Imposta di Registro

L’Agenzia delle Entrate ha esteso inoltre il proprio parere anche ai profili attinenti all’imposta di registro le cui vicende fiscali sono strettamente legate a quelle dell’IVA. 

L’ Agenzia si chiede anche se la scrittura privata sia soggetta ad imposta di registro tenendo conto della natura sostanzialmente transattiva dell’atto.

La transazione è un istituto regolato dal codice civile, il cui trattamento fiscale ai fini dell’imposta di registro si trova nell’articolo 29 del TUIR. Tale norma stabilisce che “per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l’imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione”. 

Nel caso di specie, dalla transazione/accordo stipulata tra le parti deriva un obbligo di pagamento (a titolo risarcitorio) che, quindi, è soggetto a registrazione in termine fisso con applicazione dell’imposta proporzionale del 3%, prevista, ai sensi dell’articolo 9 della Tariffa, parte prima allegata al TUIR, per gli “atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale” .

 

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