Tax free shopping 2026: le novità su termini, rimborsi e procedure operative

AREA CIRCOLARI

Circolare BFA 26.026
Riferimenti normativi: Art. 38-quater D.P.R. n. 633/1972; Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026); Art. 4-bis D.L. n. 193/2016; Determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 248879 del 28 aprile 2026.

Il regime del tax free shopping consente ai viaggiatori residenti fuori dall’Unione Europea di acquistare beni in Italia beneficiando di uno specifico trattamento IVA, a condizione che siano rispettati determinati requisiti previsti dalla normativa. L’obiettivo è evitare una doppia imposizione fiscale sui beni destinati a essere esportati al di fuori del territorio unionale.

Con la Legge di Bilancio 2026 sono state introdotte alcune importanti novità che incidono direttamente sulla gestione delle operazioni, estendendo il termine per ottenere la prova dell’uscita dei beni e introducendo nuove modalità operative per i rimborsi IVA. A queste modifiche si affianca il provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che disciplina il nuovo processo di validazione unica delle fatture tax free.

Le novità interessano commercianti, intermediari specializzati e viaggiatori, rendendo necessario un aggiornamento delle procedure adottate per la gestione delle operazioni. Di seguito analizziamo il funzionamento del regime, i principali adempimenti previsti e le semplificazioni operative introdotte nel 2026.

Come funziona il tax free shopping e chi può beneficiarne

Il tax free shopping è disciplinato dall’art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972 e permette ai privati consumatori domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea di acquistare beni in Italia senza che l’IVA rimanga definitivamente a loro carico. Il regime nasce per evitare che i beni acquistati in Italia siano assoggettati all’imposta sia nello Stato di acquisto sia nel Paese extra UE di destinazione.

Per accedere all’agevolazione devono essere rispettate alcune condizioni. L’acquisto deve avere un valore superiore a 70 euro IVA compresa, i beni devono essere destinati esclusivamente all’uso personale o familiare e devono essere trasportati fuori dal territorio dell’Unione Europea entro il terzo mese successivo all’acquisto. È inoltre richiesta l’emissione della fattura elettronica e il successivo ottenimento della prova dell’uscita doganale entro il termine previsto dalla normativa.

Il beneficio riguarda esclusivamente persone fisiche che acquistano in qualità di consumatori finali. Possono usufruirne i cittadini Extra UE, i cittadini italiani stabilmente residenti fuori dall’Unione Europea e i soggetti domiciliati in territori esclusi dall’ambito IVA unionale, come Livigno e Campione d’Italia. Sono invece esclusi i residenti nella Repubblica di San Marino, i residenti in altri Stati membri dell’Unione Europea e i soggetti passivi IVA che effettuano acquisti nell’ambito della propria attività economica.

Il regime si applica esclusivamente alla cessione di beni e non alle prestazioni di servizi. I prodotti acquistati devono essere destinati a esigenze personali o familiari e non a finalità commerciali. Tra le categorie che possono rientrare nell’agevolazione figurano, ad esempio, abbigliamento, calzature, articoli sportivi, cosmetici, prodotti alimentari, apparecchi elettronici, strumenti musicali, accessori per autoveicoli e prodotti alcolici e vitivinicoli, purché acquistati in quantità compatibili con un utilizzo privato.

La gestione dell'operazione: fattura elettronica, OTELLO 2.0 e modalità di rimborso

Dal 1° settembre 2018 tutte le operazioni di tax free shopping devono essere documentate esclusivamente mediante fattura elettronica. Dal successivo 1° dicembre 2018 la gestione della prova di uscita dei beni avviene attraverso il sistema OTELLO 2.0, che digitalizza l’intero processo.

La procedura prevede l’emissione della fattura elettronica, la trasmissione dei dati al sistema OTELLO, la verifica dell’uscita dei beni da parte dell’autorità doganale e la generazione del visto digitale che certifica l’avvenuta esportazione. Quando l’uscita dal territorio unionale avviene attraverso un altro Stato membro, la prova viene invece rilasciata dalla dogana competente secondo le regole vigenti in quel Paese.
Il viaggiatore deve comunque ricevere copia della fattura, in formato cartaceo o elettronico, poiché il solo codice OTELLO non è sufficiente a soddisfare gli adempimenti previsti.

La normativa prevede inoltre due modalità alternative di gestione dell’IVA. Il venditore può emettere direttamente una fattura in regime di non imponibilità oppure applicare l’IVA al momento della vendita e procedere successivamente al rimborso dell’imposta una volta verificato il rispetto dei requisiti richiesti. La scelta tra le due modalità è rimessa al cedente.
Il rimborso può essere gestito direttamente dal commerciante oppure tramite società specializzate di tax refund, che anticipano l’importo al viaggiatore e lo recuperano successivamente dal venditore. La decisione di avvalersi di tali intermediari spetta esclusivamente al cessionario.

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026

La principale modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 riguarda il termine entro il quale il cedente deve ottenere la prova dell’uscita dei beni dal territorio unionale. Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 il termine passa da quattro a sei mesi, offrendo un periodo più ampio rispetto alla disciplina precedente.

L’estensione del termine produce effetti anche sulla gestione delle operazioni per le quali non venga acquisita la prova dell’uscita entro il periodo previsto. Nel caso di fattura emessa in regime di non imponibilità, il cedente è tenuto a regolarizzare l’operazione mediante emissione di una nota di variazione in aumento. Se invece la fattura è stata emessa con applicazione dell’IVA, l’operazione resta imponibile e non viene effettuato alcun rimborso.
La nota di variazione deve essere trasmessa tramite il sistema OTELLO 2.0 e, secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, non può essere emessa in forma cumulativa ma deve riferirsi a ciascuna singola fattura interessata.

Le modifiche introdotte dal 2026 incidono quindi direttamente sulle procedure operative dei commercianti, chiamati ad adeguare la gestione documentale e il monitoraggio delle operazioni per rispettare i nuovi termini previsti dalla normativa.

Le nuove semplificazioni operative dal 1° luglio 2026

Accanto all’estensione dei termini, la Legge di Bilancio 2026 introduce nuove procedure finalizzate a rendere più efficiente la gestione delle richieste di rimborso IVA. La principale novità consiste nell’introduzione di un processo di validazione unica delle fatture intestate allo stesso viaggiatore.

Le modalità operative sono state definite dalla Determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 28 aprile 2026, che disciplina il funzionamento del sistema nei casi in cui la procedura venga gestita tramite intermediari specializzati nel tax refund. Per consentire la validazione unica è prevista la condivisione di dati commerciali relativi anche a operazioni gestite da intermediari diversi.
Proprio per questo motivo è richiesto il consenso volontario del cessionario, del cedente e degli intermediari coinvolti alla condivisione e al trattamento dei dati. L’Agenzia delle Dogane realizzerà inoltre uno specifico servizio di interoperabilità destinato agli operatori che aderiranno al sistema.

Il nuovo processo potrà essere utilizzato esclusivamente tra intermediari che abbiano manifestato reciproca adesione e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1° luglio 2026, data dalla quale le procedure di rimborso sono destinate a diventare più rapide ed efficienti. Restano invece escluse dalla semplificazione le fatture emesse da cedenti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea.

L’evoluzione della disciplina del tax free shopping conferma il progressivo orientamento verso procedure sempre più digitali e integrate, con l’obiettivo di semplificare la gestione degli adempimenti e rendere più efficienti le operazioni di rimborso dell’IVA per tutti i soggetti coinvolti.

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