Transfer Pricing e obblighi documentali

AREA CIRCOLARI

Circolare BFA 25.017

Quando si tratta l’argomento dei finanziamenti infragruppo nell’ambito di aziende multinazionali, non si può trascurare la delicata materia del Tranfer Pricing e degli obblighi documentali.

A livello nazionale il Transfer Pricing viene disciplinato dall’art. 110 del TUIR, ma nell’articolo odierno ci focalizziamo sull’onere probatorio nel caso di finanziamenti intercompany analizzando le conclusioni di un recente intervento della Corte di Cassazione.

Il Transfer Pricing

Nel panorama economico globale, dominato da gruppi multinazionali sempre più influenti nel commercio internazionale, la normativa sul Transfer Pricing assume un ruolo cruciale. Questa disciplina ha l’obiettivo di garantire che i prezzi applicati nelle transazioni di beni, servizi e intangibili tra imprese appartenenti allo stesso gruppo societario, ma localizzate in Stati diversi, siano allineati a quelli che sarebbero stati concordati tra soggetti indipendenti.

Nel caso di operazioni infragruppo, infatti, può accadere che le parti definiscano condizioni economiche difformi da quelle di mercato, con lo scopo di ottenere vantaggi fiscali. Il meccanismo del transfer pricing consente, attraverso l’applicazione di prezzi non in linea con il valore normale, di trasferire utili da una giurisdizione ad alta imposizione verso Paesi a fiscalità agevolata, riducendo così il carico fiscale complessivo del gruppo.

A contrasto di tali dinamiche, l’articolo 110, comma 7, del TUIR stabilisce i criteri per determinare un corrispettivo equo nelle operazioni tra entità collegate, assicurando che tali rapporti siano valutati secondo il principio di libera concorrenza.

L’ambito applicativo della disciplina riguarda i soggetti fiscalmente residenti in Italia che effettuano operazioni, generatrici di componenti reddituali, con imprese estere che, direttamente o indirettamente, li controllano, ne sono controllate o sono soggetti a comune controllo.

L'orientamento della Cassazione

Recentemente in materia è intervenuta la Corte di Cassazione in risposta ad un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate.

La Cassazione ha concluso che: “non basta al contribuente, in caso di verifica e riscontro da parte dell’Amministrazione, di scostamento dal prezzo di mercato, asserire l’esenzione dall’obbligo di puntuale documentazione nei termini che si sono visti, ma si afferma l’onere per il contribuente di dimostrare di aver rispettato il principio di libera concorrenza al momento in cui è stato fissato il prezzo di trasferimento, nonché di confermare tale risultato al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Solo all’esito della produzione di documenti ed informazioni in tal senso spetterà all’Amministrazione Finanziaria il compito di analizzare gli stessi e di sollevare eventuali criticità in merito a quanto riportato e alle conclusioni ivi raggiunte”.

Il richiamo da evidenziare è quindi quello al principio di concorrenza. Non sussistendo infatti un principio di esenzione dal rispetto del principio di concorrenza, se richiesto dall’autorità fiscale, non ci si può sottrarre dal fornire informazioni in merito alle policy sui prezzi adottati nelle operazioni intercompany che poi potranno consentire di effettuare opportuni e necessari accertamenti.

Abbiamo tutti gli strumenti per far crescere il tuo business

Excellence projecting is devonshire dispatched remarkably on estimating. Side in so life past. Continue indulged speaking the was.

100+

Consulenti professionisti

100%

Clienti Soddisfatti

ABBIAMO TUTTI GLI STRUMENTI PER FAR CRESCERE IL TUO BUSINESS

La nostra promessa è di analizzare attentamente la tua situazione attuale, definire una destinazione di successo e guidarti attraverso ogni tappa del viaggio aziendale.

100+

Consulenti professionisti

100%

Clienti Soddisfatti