Utili non distribuiti delle Srl: quando non sono dovuti i contributi INPS

AREA CIRCOLARI

Circolare BFA 26.034
Riferimenti normativi: Art. 3-bis, comma 1, D.L. n. 384/1992; art. 1, comma 203, L. n. 662/1996; art. 81 TUIR; Cassazione, sentenza n. 25377/2026; INPS, circolare n. 84/2021.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25377 del 16 settembre 2026, ha chiarito un aspetto rilevante per i soci lavoratori di società a responsabilità limitata iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS. La questione riguarda, in particolare, il trattamento contributivo degli utili prodotti dalla società ma non distribuiti al socio e accantonati a bilancio.

La pronuncia stabilisce che, ai fini della contribuzione previdenziale, non è sufficiente che il reddito sia stato prodotto dalla Srl e sia astrattamente riferibile al socio in ragione della sua partecipazione. È necessario che quel reddito sia fiscalmente imputato al socio e da quest’ultimo dichiarato ai fini IRPEF.

Soci lavoratori Srl: quando nasce l’obbligo contributivo

Per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, l’art. 3-bis, comma 1, del DL n. 384/1992 stabilisce che i contributi previdenziali sono calcolati sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno di riferimento.
Nel caso dei soci di Srl, l’obbligo di iscrizione alla Gestione artigiani o commercianti è legato, tra gli altri presupposti, alla partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, come previsto dall’art. 1, comma 203, della L. n. 662/1996. È quindi l’effettivo apporto lavorativo del socio, e non la sola partecipazione al capitale della società, a determinare il presupposto dell’obbligo contributivo. Questo orientamento è stato recepito anche dall’INPS.

Una volta accertato l’obbligo di iscrizione, la questione diventa però stabilire quali redditi debbano essere inclusi nella base imponibile contributiva. Secondo l’impostazione seguita dall’INPS, questa poteva comprendere anche la quota del reddito d’impresa della Srl corrispondente alla partecipazione del socio, anche quando gli utili non erano stati materialmente distribuiti.
È proprio su questo punto che è intervenuta la Cassazione.

Utili accantonati a riserva: quando rilevano ai fini contributivi

Il punto centrale affrontato dalla Cassazione riguarda il trattamento degli utili prodotti dalla Srl ma non distribuiti ai soci. In particolare, occorre distinguere tra il reddito che rimane nella disponibilità della società e quello che, invece, viene fiscalmente imputato al socio.
La questione nasce dal fatto che, secondo l’impostazione seguita dall’INPS, anche gli utili non materialmente percepiti dal socio potevano concorrere alla determinazione della base imponibile contributiva, in quanto riconducibili alla sua quota di partecipazione societaria. La Cassazione ha invece precisato che questo automatismo non può essere applicato.
Perché un reddito della società possa essere considerato nella base imponibile contributiva del socio lavoratore, infatti, deve prima essere imputato fiscalmente al socio e da questo dichiarato ai fini IRPEF. Non è quindi sufficiente che la società abbia prodotto un utile e che il socio abbia diritto, in base alla propria partecipazione, a una quota di tale utile.

Questo significa che, quando l’utile viene accantonato dalla società e non distribuito al socio, non si determina automaticamente un reddito imputabile a quest’ultimo ai fini IRPEF e, di conseguenza, non sorge per il solo fatto dell’accantonamento l’obbligo di versare i contributi INPS su quella quota.
Il principio assume particolare rilievo perché chiarisce che, ai fini contributivi, non conta soltanto l’esistenza di un utile societario, ma la sua effettiva imputazione fiscale al socio. La Corte ha inoltre precisato che spetta all’ente previdenziale dimostrare che tale imputazione si sia verificata e che, pertanto, sia sorto l’obbligo di dichiarare il reddito ai fini IRPEF.

Distribuzione degli utili e trasparenza fiscale: cosa cambia

Il punto centrale della pronuncia non è quindi esclusivamente la materiale disponibilità delle somme da parte del socio, ma la loro imputazione fiscale.
Nel caso di una Srl ordinaria, l’utile che rimane accantonato nella società non viene automaticamente imputato al socio. Diversamente, quando gli utili vengono effettivamente percepiti dal socio, oppure quando la società opera in regime di trasparenza fiscale, il reddito può essere fiscalmente imputato al socio e assumere rilevanza anche ai fini contributivi. La Corte precisa, infatti, che l’imputazione può derivare dalla percezione degli utili oppure dall’opzione per il regime di trasparenza.
Il regime di trasparenza costituisce, quindi, una fattispecie distinta: in questo caso il reddito viene imputato ai soci secondo le regole proprie del regime, anche a prescindere dalla sua effettiva distribuzione.

È importante, inoltre, considerare il periodo temporale esaminato dalla sentenza. La controversia riguarda infatti gli anni 2015 e 2017, quando gli utili derivanti da partecipazioni, per le persone fisiche, erano soggetti a tassazione progressiva IRPEF. Dal 2018, invece, sugli utili corrisposti a persone fisiche residenti per partecipazioni non relative all’impresa si applica, in linea generale, una ritenuta del 26% a titolo d’imposta, con conseguente diversa modalità di dichiarazione fiscale.

La sentenza n. 25377/2026 assume quindi particolare rilievo perché collega la contribuzione previdenziale non alla mera esistenza di un utile societario, ma alla sua effettiva imputazione fiscale al socio. Per i soci lavoratori di Srl, la verifica della base imponibile contributiva dovrà pertanto tenere distinti gli utili rimasti nella società da quelli fiscalmente attribuiti al socio.

In questo contesto, la pronuncia della Cassazione chiarisce quindi la necessità di distinguere tra gli utili semplicemente prodotti dalla società e quelli effettivamente imputati al socio ai fini fiscali. Un principio che può incidere concretamente sulla determinazione della base imponibile previdenziale dei soci lavoratori di Srl.

Al momento, la prassi ufficiale dell’Inps continua a esporre una regola diversa.

La circolare n. 84/2021 ha già recepito la giurisprudenza che esclude dall’imponibile i redditi di capitale derivanti da società nelle quali l’iscritto non svolge attività lavorativa, ma ha lasciato ferme le regole ordinarie per il socio di Srl che lavora nella società.

Le sentenze in esame compiono, dunque, un passaggio ulteriore: affrontano proprio il socio lavoratore e negano che il lavoro prestato nella Srl sia sufficiente a convertire l’utile societario non distribuito in reddito contributivo personale.

È su questo punto che un intervento di adeguamento amministrativo dell’INPS appare ora particolarmente rilevante. Intervento che auspichiamo arrivi in un ragionevole lasso di tempo.

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