Le fatture e i documenti relativi agli investimenti in esame devono contenere la seguente dicitura di fonte normativa:
“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”
L’Agenzia delle Entrate n. 270 ha poi specificato che anche il documento di trasporto deve contenere la dicitura di cui sopra (mentre non richiede tale riferimento il verbale di collaudo del bene).
Qualora fosse necessario rettificare i riferimenti normativi sulle fatture e/o documenti relativi agli investimenti, è possibile aggiornare i documenti già emessi, sprovvisti delle corrette indicazioni delle disposizioni di riferimento, prima dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Per tutte le tipologie di investimenti (beni Industria 4.0 e beni generici), il soggetto beneficiario è obbligato a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante:
- l’effettivo sostenimento del costo;
- la corretta determinazione dell’importo agevolabile.
Segnaliamo inoltre che con riferimento agli investimenti in beni materiali ed immateriali Industria 4.0 è necessario:
- disporre di una perizia asseverata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un Ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante;
- inviare una comunicazione al MISE, utilizzando lo specifico modello, per consentire al Ministero “di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative”. L’invio va effettuato entro il termine di presentazione del modello Redditi relativo al periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti. Ricordiamo infine che l’agevolazione spetta anche in caso di mancata comunicazione al MISE.
Compensazione del credito d’imposta
Il credito d’imposta riferito agli investimenti in beni strumentali nuovi è utilizzabile solo in compensazione con il mod. F24.
Per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 (o 30.6.2023) l’utilizzo va effettuato:
- in 3 rate di pari importo. Non è infatti più consentito l’utilizzo in unica soluzione del credito d’imposta relativo agli investimenti in beni generici;
- a decorrere dall’anno di entrata in funzione / interconnessione.
Se l’interconnessione viene fatta in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, il credito d’imposta può essere fruito per la parte riconosciuta per gli “altri beni fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione. Dall’anno dell’interconnessione il credito Industria 4.0 va decurtato di quanto già fruito e suddiviso in un nuovo triennio di fruizione dello stesso importo.