Il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea è tenuto a trasmettere, con cadenza trimestrale, una serie di dati commerciali relativi ai fornitori per le annualità 2019 e 2020.
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” si intende l’utilizzo di un’interfaccia elettronica che permette a un acquirente e a un fornitore, che vende beni tramite l’interfaccia elettronica, di stabilire un contatto per una cessione di beni a tale acquirente tramite detta interfaccia elettronica.
Sono ricompresi i casi in cui l’interfaccia elettronica partecipa direttamente / indirettamente alla:
Non si considera facilitata la vendita quando l’operatore effettua soltanto una delle seguenti operazioni:
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si intendono i soggetti, residenti / non residenti in Italia, che facilitano le vendite a distanza di beni importati / nell’UE tramite l’uso di un’interfaccia elettronica.[/info_list_son][/info_list_father]
Se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet pc e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni.
Se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet pc e laptop, effettuate nell’Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione europea, a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.
I gestori di piattaforme digitali che facilitano cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, sono considerati i cedenti degli stessi. Ciò a decorrere dall’1.1.2021. Per il momento devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle cessioni che hanno “facilitato” nel periodo 13.2 − 30.4.2019.